OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Le segnalazioni possono riguardare condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001.
Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.
Restano, in ogni caso, ferme le disposizioni nazionali e quelle dell’Unione Europea relativamente a:
– Informazioni classificate,
– Segreto professionale forense,
– Segreto professionale medico,
– Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali,
– Norme di procedura penale,
– Autonomia ed indipendenza della magistratura,
– Difesa nazionale e di ordine e di sicurezza pubblica,
– Esercizio dei diritti dei lavoratori.
MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE
Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo, ha la possibilità di effettuare una segnalazione nelle seguenti modalità:
Segnalazione aperta, attraverso l’indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@soalaghispa.com
Segnalazione anonima, mediante l’apposita cassetta per le segnalazioni posizionata presso la sede della società SOALAGHI – Organismo di attestazione S.p.A.
La segnalazione può quindi essere effettuata:
– in forma scritta, anche con modalità informatiche;
– in forma orale, alternativamente attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto (su richiesta).
Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.
Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l’oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
– la descrizione del fatto: ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
– generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui si attribuisce la commissione del fatto dichiarato;
– generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
– eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.
Le segnalazioni anonime e la loro trattazione
Sebbene la Società, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, queste ultime sono, tuttavia, ammesse.
Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate e saranno quindi prese in considerazione solo qualora non appaiano prima facie irrilevanti o destituite di fondamento.
Restano fermi, in ogni caso e a tutela del segnalato, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati.
Inoltre, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.