Quando ricorrere all’utilizzo di requisiti altrui
Nel caso l’impresa non possegga in proprio i requisiti di ordine speciale richiesti dall’art. 18 dell’All. II.12 al D. Lgs. n. 36/2023, può far ricorso a quelli di altra impresa con le seguenti modalità:
- ACQUISTO
- AFFITTO
- INCORPORAZIONE
- SCISSIONE
- CONFERIMENTO
- DONAZIONE DI RAMO O DI INTERA AZIENDA.
In questo caso, per poter utilizzare i requisiti derivanti dal trasferimento, è necessario che siano verificati positivamente gli indicatori di vitalità prescritti da ANAC nel par. 2_4_2) del Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, in G.U. n. 251 del 28/10/2014 (a titolo esemplificativo il passaggio di personale, di attrezzatura, i lavori eseguiti nel passato con la relativa incidenza di manodopera ed attrezzatura)
Avvalimento stabile
L’impresa priva di requisiti speciali (ausiliata) potrà utilizzare, a scopo di qualificazione, quelli messi a disposizione da altra impresa (ausiliaria) con la quale sussiste un rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. n. 1) e 2), ottenendo, quindi, una propria attestazione SOA.