La figura del Direttore Tecnico è regolamentata all’ art. 87, D.P.R. n.207/2010. La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.
I soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell’impresa stessa o in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.
Esperienza professionale 5 anni | Diploma di perito industriale | Diploma di Perito edile, Geometra | Architetto o ingegnere | |
Classifica da I fino III-bis | X | X | X | X |
Classifica da IV o VIII | X | X |
Classifica da I fino III-bis | Classifica da IV o VIII | |
Esperienza professionale 5 anni | X | |
Diploma di perito industriale | X | |
Diploma di Perito edile, Geometra | X | X |
Architetto o ingegnere | X | X |
I requisiti del Direttore Tecnico per la categoria OG2
Indipendentemente dalla classifica, per la categoria OG2 è richiesto che il Direttore Tecnico abbia una Laurea in Architettura e l’iscrizione all’albo professionale – Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o sia in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. Inoltre è richiesto il requisito di almeno due anni di esperienza su beni culturali comprovati tramite CEL.