Subappalto: novità sugli accertamenti dell’Ispettorato del Lavoro

Con la nota n. 1507/2021 del 06 ottobre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro concentra la propria attenzione sul trattamento retributivo applicato ai dipendenti impiegati nei subappalti pubblici, indirizzando le attività ispettive territoriali sulla verifica puntuale della corretta applicazione delle novità introdotte dall’articolo 49 del Dl 77/2021.

Facendo un passo indietro, il comma 1, lett. b), punto 2) dell’art. 49, prevede già l’obbligo per il subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti.

Con la nota di ieri l’INL dispone che qualora gli ispettori, nell’ambito dell’attività di vigilanza sui singoli istituti retributivi o normativi (es. ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina delle tipologie contrattuali), riscontrassero condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL applicato dall’appaltatore, sia prevista l’adozione di un provvedimento di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004.

Quanto sopra si traduce, in caso di accertamento di violazioni per le suddette irregolarità alle quali non è attribuita una sanzione specifica, nel rendere esecutive le disposizioni impartite dal personale ispettivo con successivo adeguamento retributivo che prevede la rideterminazione dell’imponibile ai fini contributivi dando luogo ai conseguenti recuperi.

In aggiunta, la nota dell’INL chiarisce anche che sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti si consolida il regime di responsabilità solidale tra l’aggiudicatario e il subappaltatore, di cui agli artt. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c come già espressamente richiamato al comma 8 dell’art. 105.

Premesso che il principio di garantire al personale impiegato adeguate tutele giuridiche e retributive rispetto all’attività in svolta (Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza 25 febbraio 2020, n. 1406) sia da considerarsi sacrosanto e già supportato da una corposa giurisprudenza, resta da capire come si svilupperanno gli assetti di gara ovvero se un decreto indirizzato alla semplificazione delle procedure di subappalto porterà invece a una sua mortificazione.


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